Pareggio e spareggio (fuori casa)

E così il parlamento italiano si appresta ad inserire nella Costituzione, ovviamente con un bel voto bipartisan (come si ama dire oggi, attraverso una folle deriva linguistica: “bipartigiano”? ) il pareggio di bilancio. Considerato che abbiamo di fronte un governo tecnico con una maggioranza che lo sostiene e che non conta più una mazza, potremmo tranquillamente sostituire il serio Monti con un ben più serio amministratore
delegato (non che quello che c’è ora non lo sia già). E’ incredibile, ma anche interessante (quasi esperimento da laboratorio) vedere una classe politica che, scientemente (ma non gratuitamente) sceglie di ridursi a classe simbolica, senza alcun potere.
La norma, votata il 6 marzo scorso dalla Camera dei Deputati, in seconda lettura tornerà al Senato per l’ultima volta, dopodiché molto probabilmente verrà definitamente approvata. Essa modificherà l’art. 81 della Costituzione che adesso recita, nel suo solito linguaggio, asciutto, essenziale, profondo e comprensibile a tutti (quindi pericoloso):
“Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.
A me pare che questi quattro paragrafi siano assolutamente limpidi e anche molto avanzati (obbligo di programmare, di rendere conto, di non prevedere spese senza copertura..).
Ma vediamo come questo articolo sarà cambiato:

ART. 1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale».

ART.2.
All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
« Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico ».

ART.3.
All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: « sistema tributario e contabile dello Stato; » sono inserite le seguenti:« armonizzazione dei bilanci pubblici; »;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: « armonizzazione dei bilanci pubblici e » sono soppresse.

ART.4.
All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea »;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio».

ART. 5.
La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera;
c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;”
Capito bene? Si dovrà tenere conto delle “fasi avverse e favorevoli del Ciclo economico”. Ma chi sarà che decide quali sono e come sono fatte queste fasi? Chi le certificherà? Non sono un economista e non mi pronuncio, ma se si lega questo aspetto alla farraginosa (e impossibile) operazione relativa alle modalità di un possibile indebitamento, a me pare che questa sia la pietra tombale su ogni vera e propria sovranità statale e statuale. Tuttavia, come sappiamo, il diavolo si nasconde nei dettagli. E il dettaglio è che per quanto uno possa essere un gravo “tecnico”, per stare alla guida di una nazione, o, meglio di uno stato, qualcosina di geopolitica bisogna aver letto.
E così il nostro governo di primi della classe in pochi giorni è stato protagonista di due drammatici e significativi episodi: prima l’uccisione di due pescatori in India da parte di due Marò a bordo di una petroliera, poi, recentissimamente, quella dell’ostaggio italiano durante un blitz (blitz? è durato 7 ore |) da parte delle forze speciali inglesi in Nigeria.
Forse non sarà il caso, per l’Italia (piccola potenza in decadimento, con una politica estera inesistente da anni) di fare tanto la voce grossa: né con l’India (potenza nucleare in ascesa economica con un miliardo e passa di abitanti) né con l’Inghilterra (ex potenza ma ancora molto capace di fottersene dell’Europa).
Ma non sarà mica che, malgrado i “nuovisti” che imperversano (“niente sarà mai come prima”) le guerre economiche e le volontà di potenza avranno ancora bisogno per molto degli eserciti e delle operazioni militari (guerre vere + guerre finanziarie, ovvero…. come sempre)?
Forse, però, in questo caso i nostri “tecnici” dovrebbero rileggersi la storia di questa Repubblica e comprendere che a noi non ci tocca proprio la parte di quelli che fanno la faccia cattiva. Perché il mondo non sarà più unidimensionale, ma certo non toccherà all’Italia, il ruolo di prossimo gendarme e, forse, questa volta, nemmeno quello di comparsa.
Ceduta la sovranità economica (pareggio di bilancio) e quella militare (umiliati da India e GB) forse ci toccherà cominciare a studiare le lingue: indiano e cinese.

Andrea Bellucci